Come è ormai noto, lo stato di emergenza da Covid-19 è cessato il 31 marzo 2022 e con esso devono intendersi superate le disposizioni, fatto salvo quanto previsto dalla norma in materia di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19.
In ragione dell’attuale quadro normativo e delle indicazioni del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione, a far data dal 1 aprile 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, trova piena applicazione quanto previsto dall’art. 28 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 recante “Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico”.
Per la riammissione, pertanto, dopo assenza scolastica non sono richiesti certificati medici.
In virtù di quanto previsto dal su richiamato art. 28 della legge regionale n. 35 del 30 dicembre 2020, la previsione di cui all’art. 42, comma 6 del DPR 22 dicembre 1967, 1518 ossia l’obbligo di presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolastica di durata superiore ai cinque giorni e rilasciati dai soggetti individuati dalla normativa vigente e dagli accordi collettivi nazionali vigenti è prevista esclusivamente qualora:
a) I certificati siano richiesti da misure di profilassi a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;
b) Certificati da presentare in altre regioni.
Circolare 5
Personale scolastico